Gli adempimenti funzionali alla rapida emersione di una condizione di allerta nelle imprese soggette a controllo legale ricadono prevalentemente sull’organo di controllo (collegio sindacale o revisore). Ma non solo. Il Codice della crisi d’impresa chiama in causa anche l’imprenditore, che è tenuto a produrre tempestivamente i documenti contabili necessari affinché l’organo di controllo possa svolgere il suo compito di vigilanza e verificare l’eventuale esistenza di indicatori della crisi. Per l’imprenditore, soprattutto nelle realtà medio-piccole, questo comporterà un surplus di lavoro: l’imprenditore dovrà predisporre situazioni periodiche in breve tempo, al fine di permettere all’organo di controllo di effettuare le proprie verifiche, con la successiva approvazione dell’organo amministrativo o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili. CONTINUA SU IPSOA